LA DISCIPLINA DELL’ OBBLIGO DI MANTENIMENTO IN IPOTESI DI PASSAGGIO A NUOVE NOZZE
1.- Nuove nozze e/o stabile convivenza del coniuge beneficiario.-
Se il coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento/divorzile contrae nuove nozze, la legge prevede la perdita automatica del diritto a ricevere l’assegno di mantenimento, che avrà effetto dal giorno stesso della celebrazione del nuovo matrimonio.-
La ratio della previsione normativa sta nel fatto che con le nuove nozze, il dovere di assistenza si costituisce in capo al nuovo coniuge.
Consegue che le somme percepite indebitamente dopo la celebrazione del nuovo matrimonio andranno restituite con gli interessi all’ex coniuge obbligato.
Secondo un recente indirizzo giurisprudenziale il diritto all’assegno di mantenimento/divorzile viene meno anche nel caso di convivenza, purché la stessa abbia i caratteri della stabilità, della continuità e della regolarità. Si deve trattare di una vera e propria famiglia (anche solo “di fatto”), la quale taglia ogni legame con la precedente vita matrimoniale e dove il nuovo partner apporta il suo contributo economico.-
Relazioni di passaggio od anche a distanza e quindi prive del carattere della convivenza quotidiana, non incidono sulla situazione economica dell’ex coniuge al punto da determinare la sua perdita al diritto all’assegno di mantenimento/divorzile.
Mantenimento dei figli.-
Le nuove nozze dell’ex coniuge beneficiario non fanno venire meno l’obbligo del mantenimento nei confronti dei figli.-
In altre parole se l’ex moglie che percepisce l’assegno di mantenimento/divorzile, va a convivere stabilmente con un altro compagno o si risposa, perde l’assegno, ma il suo ex marito dovrà continuare a versare il mantenimento per i figli, così come stabilito nella sentenza di separazione o divorzio. Non potrà quindi, interrompere tale versamento di sua spontanea volontà né tantomeno potrà ridurne l’ammontare, salvo chiedere al giudice la revisione dell’assegno
Peraltro, per giurisprudenza costante l’obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli permane, indipendentemente dal raggiungimento della maggiore età e fino al raggiungimento di un’autosufficienza economica tale da poter provvedere da soli alle proprie esigenze di vita, circostanza quast’ ultima che dovrà essere comunque accertata dal giudice per la cessazione del relativo obbligo di matenimento.-
2.- Nuove nozze del coniuge obbligato
Se a contrarre nuovo matrimonio è il coniuge obbligato a versare l’assegno di mantenimento o divorzile, non viene meno il suo obbligo nei confronti dell’ex moglie e dei figli. Infatti, i diritti che nascono dal nuovo matrimonio non possono incidere negativamente su quelli spettanti all’ex moglie ed alla prole, già accertati con la sentenza di separazione o di divorzio.
Tuttavia, il coniuge obbligato potrà chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento/divorzile in quanto la formazione della nuova famiglia ovvero la nascita di altri figli costituiscono dei sopravvenuti giustificati motivi, verificatisi dopo la sentenza di separazione o divorzio.-
Al riguardo, occorre rilevare che i nuovi oneri familiari che gravano sul coniuge obbligato dovranno essere attentamente valutati dal giudice.
Pertanto, quest’ultimo dovrà accertare se l’attuale situazione derivante dal nuovo matrimonio o dalla nascita di altri figli abbia effettivamente determinato una riduzione delle capacità economiche del coniuge obbligato, considerata anche la situazione economica del nuovo partner e della nuova famiglia nel suo complesso .-
3.- Altri casi di perdita del diritto all’assegno di mantenimento
In maniera estremamente sintetica l’obbligo al versamento dell’assegno di mantenimento/divorzile può venire meno anche nei casi di:
- addebito della separazione: Il giudice può attribuire la colpa della separazione al coniuge, il quale ha posto in essere dei comportamenti contrari ai doveri che derivano dal matrimonio. Tuttavia, si deve trattare di violazioni tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza o da recare pregiudizio all’educazione dei figli (si pensi al caso della violazione dell’obbligo di coabitazione, dell’assistenza morale ed economica, ecc.). L’effetto più importante di tale attribuzione è la perdita del diritto all’assegno di mantenimento, oltre alla perdita del diritto ad ereditare i beni del coniuge, se non si è ancora divorziati. Anche la violazione dell’obbligo della fedeltà può portare all’addebito della separazione. In questo caso tuttavia, perché il tradimento possa essere valutato quale causa di addebito, bisognerà rapportarlo al contesto familiare in cui è maturato, esaminandone le singole ragioni e motivazioni;
- revoca per nuove condizioni economiche, che si ha quando la situazione economica del coniuge beneficiario migliora per via ad esempio di una donazione o di un’eredità ovvero di un notevole aumento del suo stipendio, per una vincita inaspettata alla lotteria, ecc. In ogni caso il miglioramento deve essere tale da consentire al coniuge beneficiario di godere di un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio;
- rinuncia al mantenimento, ovvero quando il coniuge che ha diritto all’assegno dichiara di non pretendere alcuna somma a tale titolo, ad esempio perché gode di redditi propri sufficienti. Non è escluso che la richiesta di mantenimento possa essere formulata in futuro come nel caso di un peggioramento delle condizioni economiche del coniuge beneficiario. Inoltre, la rinuncia effettuata in sede di separazione non comporta la perdita automatica del diritto all’assegno di divorzio. Infatti, il giudice, in sede di divorzio, rivaluterà la situazione che nel frattempo, potrebbe essere cambiata. Anche in sede di divorzio il coniuge beneficiario potrà rinunciare all’assegno. Tuttavia in caso di bisogno, potrà comunque chiedere la revisione della decisione già presa davanti al tribunale;
- morte del coniuge. L’assegno di mantenimento si estingue nel momento della morte di colui che è obbligato a versarlo. Nonostante ciò il coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento potrà ottenere una quota dell’eredità proporzionale alla somma percepita con l’assegno periodico, quantificato sulla base di quanto ha già ricevuto fino alla morte, all’entità del suo bisogno, alla consistenza dell’eredità, ecc. Anche il coniuge divorziato che percepisce l’assegno divorzile, pur perdendo per via del divorzio i diritti successori nei confronti dell’altro coniuge, ha diritto ad ottenere un assegno successorio a carico dell’eredità, sempre tenuto conto dell’assegno di divorzio in precedenza percepito, dell’entità del bisogno, dell’eventuale pensione di reversibilità.-