RESPONSABILITA' PROFESSIONALE MEDICA DEL DENTISTA


La legge Gelli, entrata in vigore il 1° Aprile 2017 ha introdotto novità in materia di responsabilità medica , ma soprattutto ha fatto chiarezza in ordine alla natura della responsabilità civile della struttura sanitaria e del sanitario, introducendo il cd DOPPIO BINARIO.- In particolare ha disposto : A) la responsabilità della struttura sanitaria, pubblica o privata, è sempre di natura contrattuale; B) la responsabilità civile del sanitario è extracontrattuale, salvo che il professionista non agisca  in esecuzione di una obbligazione assunta nei confronti del paziente.- Con particolare riferimento alla responsabilità civile del dentista, la Suprema Corte ha statuito che i danni risarcibili possono essere ricondotti a diverse categorie: a) danno biologico da invalidità permanente, se l' odontoiatra ha determinato nel paziente danni irreversibili; b) danno biologico da invalidità temporanea, connesso ai giorni necessari per guarire dalle lesioni arrecate; c) danno morale ed esistenziale, eventualmente scaturito dalle lesioni fisiche subite; d) danno patrimoniale, connesso agli esborsi sostenuti dal paziente per rimediare agli errori dell' odontoiatra.- La Corte ha , altresì, soggiunto che può essere riconosciuto un risarcimento anche nell' ipotesi in cui il professionista non abbia acquisito un valido consenso per l' intervento cui ha sottoposto il paziente.-

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