Il decreto Sbloccacantieri e il quorum deliberativo per interventi di recupero edilizio conseguenti a eventi sismici e per la riqualificazione degli edifici degradati
Il decreto sbloccacantieri n. 32/2019, convertito con la legge di conversione n. 55 /2019, ha previsto maggioranze semplici e non qualificate per le delibere aventi ad oggetto lavori di recupero degli edifici colpiti da eventi sismici, mediante richiamo espresso delle disposizioni codicistiche 1120 -1121 ( innovazioni) e 1136 ( interventi di ricostruzioni degli edifici e riparazioni di notevole entità) c.c. in cui il legislatore del 2013 ha abbassato i quorum costitutivi e deliberati degli interventi predetti, prevedendo rispettivamente 500/1000, quale quorum costitutivo e 1/3 dei partecipanti all' adunza assembleare , quale quorum deliberativo.-
Nel contempo, il decreto in esame all' art. 5 - sexies ha previsto che il primo cittadino, che con ordinanza contigibile ed urgente, notificata all' amministratore, dichiari degradato un edificio, ove ricorrano i requisiti del 1105, IV comma ( inerzia nell' amministrazione della cosa comune, mancata formazione della maggioranza assembleare o omessa esecuzuone di una delibera ) possa ricorrere direttamente al Tribunale compente per la nomina di un amministratore giudiziario che ottemperi al provvedimento sindacale.-